Circolari

Legalità. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM che disciplina le white list prefettizie.
Circolare n° 73/2013 » 26.07.2013
Confindustria, informa che Il prossimo 14 agosto entrerà in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito “Decreto”, allegato) che disciplina le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - cd. white list - in attuazione della cd. Legge anticorruzione (Legge n. 190/2012, art. 1, co. 52 e ss.). Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 15 luglio 2013.
In particolare, la Legge anticorruzione mira a rafforzare l’efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali, prevedendo che ciascuna Prefettura istituisce un elenco cui possono essere iscritti gli operatori economici che svolgono una delle attività specificamente individuate come più esposte al rischio di infiltrazione mafiosa (ad es. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto e smaltimento rifiuti per conto di terzi; noli a freddo di macchinari; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi), nel caso di esito negativo delle verifiche disposte dal Prefetto. Peraltro, viene prevista la possibilità di un aggiornamento annuale di tale categoria di attività.
Come previsto dalla legge n. 190, nei confronti delle imprese che ottengono di essere inserite nell’elenco non è richiesta l’informazione antimafia per l’esercizio delle attività per cui è stata disposta l’iscrizione. Pertanto, il Decreto precisa che le Pubbliche Amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ad acquisire la documentazione antimafia verificano l’eventuale iscrizione dell’impresa mediante la consultazione di tali elenchi, pubblicati su siti internet delle Prefetture (art. 7 del Decreto).
Questa previsione rappresenta un’importante semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, che dovrebbe tradursi in una sensibile riduzione degli adempimenti a carico delle imprese.
Peraltro, l’operatività delle white list consente di snellire l’attuazione del Protocollo di Legalità del 10 maggio 2010, in quanto le imprese ad esso aderenti non sono tenute a richiedere la documentazione antimafia nei confronti dei partner commerciali iscritti in una white list, nonchè di rendere effettiva, per le imprese interessate al rating di legalità, la possibilità di godere dell’incremento di punteggio derivante dall’iscrizione in esame.
I principali contenuti del Decreto
Nel merito, il Decreto prevede che l’elenco istituito presso ciascuna Prefettura è unico e contiene diverse sezioni corrispondenti alle richiamate attività sensibili (art. 2).
L’iscrizione dell’impresa nell’elenco è volontaria, efficace per 12 mesi e subordinata all’assenza sia delle cause (disciplinate dall’art. 67 del d. lgs. n. 159/2011, cd. Codice antimafia) che comportano decadenza, sospensione ovvero divieto di titoli abilitativi, contributi e finanziamenti, che dei tentativi di infiltrazione mafiosa. In altri termini, l’impresa può essere inserita nell’elenco se sussistono le condizioni che consentono il rilascio di una informazione prefettizia liberatoria (v. art. 84, co. 3 del Codice antimafia).
Ai fini dell’iscrizione (art. 3), l’impresa interessata presenta l’istanza alla Prefettura competente - anche per via telematica - indicando il settore (ovvero i settori) di attività per cui effettua la richiesta. In proposito, la Prefettura competente viene espressamente individuata in quella: i) della provincia in cui l’impresa ha la residenza ovvero la sede legale, ii) della provincia in cui l’impresa costituita all’estero ha una sede stabile (vale a dire una sede secondaria con rappresentanza stabile, ai sensi dell’art. 2508 c.c.), iii) cui l’impresa costituita all’estero e priva di una sede stabile in Italia decide di richiedere l’iscrizione.
A regime, la verifica circa la sussistenza delle condizioni di iscrizione verrà effettuata dalla Prefettura competente mediante la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (su cui vedi Circolare n. 19605 del 6 marzo 2013). Ad oggi, tale piattaforma informatica non è ancora operativa, pertanto fino alla sua attivazione è previsto che le Prefetture si avvalgono dei collegamenti informatici o telematici già attivati con il sistema informativo delle Camere di Commercio e con il Centro di Elaborazione Dati (CED) del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
In particolare, ai sensi del Decreto (art. 9, co. 5), la Prefettura dispone l’iscrizione se dalla citata consultazione risulta che l’impresa è censita e non sussistono condizioni ostative, mentre effettua le necessarie verifiche nei seguenti casi: i) se l’impresa non è censita, ii) se gli accertamenti antimafia sono stati effettuati da più di 12 mesi, iii) se emerge una delle condizioni che impediscono l’iscrizione. In questa seconda ipotesi, la Prefettura conclude il procedimento entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, adottando il provvedimento di diniego se l’esito degli accertamenti è positivo, ovvero procedendo all’iscrizione in caso contrario.
Gli operatori economici iscritti nelle white list sono tenuti a rispettare specifici obblighi di comunicazione, previsti dalla legge n. 190 e precisati dal Decreto (art. 4), la cui inosservanza determina la cancellazione dall’elenco. In particolare, l’impresa deve comunicare alla Prefettura competente qualsiasi successiva modifica dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali nonché le partecipazioni rilevanti, nel caso di società di capitali quotata, entro 30 giorni dalla adozione dell’atto o dalla stipula del relativo contratto che hanno determinato tali modifiche. La comunicazione di tali circostanze consente alle Prefetture di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione, pertanto l’esito negativo di tale verifica comporta la cancellazione dall’elenco.
Per quanto riguarda l’aggiornamento periodico dell’elenco, in linea con la natura volontaria dell’iscrizione in una white list, il Decreto prevede che l’impresa già iscritta comunica alla Prefettura di riferimento l’interesse a permanere, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di efficacia (art. 5). In tal caso, la Prefettura effettua gli accertamenti necessari a riscontrare se permangono le condizioni per l’iscrizione. Inoltre, le Prefetture possono disporre verifiche a campione in qualsiasi momento e cancellare dall’elenco l’impresa iscritta che risulti sprovvista dei requisiti di legge.
Sul piano degli adempimenti pubblicitari (art. 8), il Decreto stabilisce che le Prefetture pubblicano e aggiornano sui rispettivi siti internet l’elenco di propria competenza e che sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno sono pubblicati gli indirizzi delle caselle PEC delle Prefetture, dedicati alla presentazione delle istanze di iscrizione delle imprese.
Inoltre, il Decreto (art. 9) coordina la disciplina delle white list contenuta nella legge n. 190 con quella degli analoghi elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa introdotti da norme previgenti. Tale rinvio si intende riferito alle white list appositamente istituite negli ultimi anni per prevenire le infiltrazioni mafiose nella realizzazione delle opere connesse a EXPO 2015, alla ricostruzione post sismica in Abruzzo e in Emilia Romagna e al cd. Piano carceri.
In particolare si prevede che, in assenza della comunicazione di mancato interesse, le imprese inserite nelle white list appena richiamate sono iscritte d’ufficio nella corrispondente sezione dell’elenco costituito presso la stessa Prefettura, con efficacia per il restante periodo di validità.
Con riferimento agli elenchi prefettizi istituiti in occasione degli eventi sismici in Emilia Romagna, il Decreto precisa che essi restano efficaci per gli ulteriori settori di operatività individuati dal Commissario delegato (cfr. Ordinanza n. 91 del 17 dicembre 2012 del Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario Delegato).
Infine, in vista di un maggiore efficacia e rapidità del sistema di verifiche antimafia, risultano di particolare interesse la disposizione che impegna le Prefetture ad aggiornare la Banca dati unica della documentazione antimafia mediante l’inserimento dei dati relativi ai provvedimenti di diniego e di cancellazione delle iscrizioni in esame (art. 6), nonché quella che affida al Ministero dell’Interno il compito di definire le modalità di collegamento tra tale piattaforma informatica e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 8, co. 3).
Distinti saluti.
» Firma Il Segretario Generale Lorenzo Gradi | Autore GR/mf» Carta intestata
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